Art. 1

In vigore dal 12 nov 2013
1.   Gli Stati membri devono sospendere le importazioni nell’Unione da tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le competenti autorità di tale paese applicano ufficialmente misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE dei seguenti prodotti: a) pollame, quale definito all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 798/2008; b) uova da cova, quali definite all’, punto 2, del regolamento (CE) n. 798/2008; c) volatili, quali definiti all’, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013, e le loro uova da cova; d) carne, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente di selvaggina da penna selvatica; e) prodotti a base di carne, costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono; f) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica; g) trofei di caccia, non trattati, di uccelli di qualunque tipo. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono autorizzare l’importazione nell’Unione di prodotti a base di carne costituiti da carne di selvaggina da penna selvatica o che la contengono purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D dell’allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/657 — Testo vigente | Portale Normativo