Art. 3
In vigore dal 12 nov 2013
Appena possibile, e in ogni caso non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri mettono le bande di frequenza elencate nella tabella 1 dell’allegato a disposizione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), senza interferenze e senza protezione, purché tali servizi rispettino le condizioni stabilite nel medesimo allegato.
Storico versioni
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