Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 6 nov 2013
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome» dell’organismo è «granturco».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2013:649:oj#art-3