Art. 4
Monitoraggio degli effetti ambientali
In vigore dal 6 nov 2013
Monitoraggio degli effetti ambientali
1. I titolari dell’autorizzazione garantiscono l’adozione e l’attuazione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. I titolari dell’autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, secondo quanto disposto dalla decisione 2009/770/CE.
Storico versioni
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