Art. 1

In vigore dal 30 ott 2013
I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore di autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2012: a) l’obiettivo per le emissioni specifiche; b) le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante; c) la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b); d) le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione; e) la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.
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