Art. 12

Coordinamento

In vigore dal 24 ott 2013
Coordinamento 1.   L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia delle azioni dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell’Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l’RSUE presso l’UA e con l'inviato speciale dell'UE per la Somalia. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione nella regione. 2.   Sono mantenuti stretti contatti e comunicazioni sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione EUTM Somalia, al capo della missione EUCAP Nestor e al capo della missione EUAVSEC nel Sud Sudan. Se necessario, l’RSUE, il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante civile dell’operazione si consultano reciprocamente. 3.   L’RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l’ONU, l’UA, l’IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.
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Coordinamento (Art. 12 Decisione (UE) 2013/527) — Testo vigente | Portale Normativo