Art. 2
In vigore dal 22 ott 2013
1. Il sostegno finanziario precauzionale a medio termine è gestito dalla Commissione conformemente agli impegni assunti dalla Romania e alle raccomandazioni del Consiglio, in particolare nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforma della Romania e dell’aggiornamento annuale del suo programma di convergenza.
2. La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui sarà subordinata la concessione a titolo precauzionale del sostegno finanziario a medio termine, come previsto all’, paragrafo 3 della presente decisione. Tali condizioni sono fissate in un memorandum d’intesa in linea con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le condizioni finanziarie dettagliate sono specificate dalla Commissione in un PLFA.
3. La Commissione verifica periodicamente, in collaborazione con il CEF, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno finanziario precauzionale a medio termine.
Storico versioni
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