Art. 2

In vigore dal 21 ott 2013
Per un periodo transitorio avente termine il 29 aprile 2015, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di cani, gatti e furetti provenienti da aziende se muniti di un certificato sanitario rilasciato entro il 28 dicembre 2014 conformemente al modello figurante nell’allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla presente decisione.
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