Art. 1

In vigore dal 21 ott 2013
1.   Al fine di attuare immediatamente e praticare ad alcuni elementi della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’Unione sostiene le attività svolte dall’AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari per conseguire i seguenti obiettivi: a) realizzare progressi nell’universalizzazione degli strumenti internazionali in materia di non proliferazione e di sicurezza nucleare, accordi di salvaguardia globali dell’AIEA e protocolli addizionali compresi; b) potenziare la protezione dei materiali e delle attrezzature sensibili sotto il profilo della proliferazione e relativa tecnologia, fornendo assistenza legislativa e regolamentare nel settore della sicurezza e della salvaguardia nucleari; c) rafforzare le attività di individuazione del traffico illecito di materiali nucleari e altri materiali radioattivi e la relativa risposta. 2.   I progetti dell’AIEA che corrispondono a misure della strategia sono volti a: — assicurare la sostenibilità e l’efficacia del sostegno fornito attraverso le precedenti azioni comuni e decisioni del Consiglio, — rafforzare l’infrastruttura interna di sostegno alla sicurezza nucleare degli Stati, — rafforzare il quadro legislativo e regolamentare degli Stati, — rafforzare i sistemi di sicurezza nucleare e le misure di sicurezza nucleare per i materiali nucleari ed altri materiali radioattivi, — rafforzare l’infrastruttura istituzionale e la capacità degli Stati di trattare materiali nucleari e altri materiali radioattivi al di fuori del controllo regolamentare, — rafforzare la capacità degli Stati di affrontare e reagire alla cibercriminalità incidente sulla sicurezza nucleare, — sviluppare capacità di laboratorio supplementari per sostenere la valutazione del controllo industriale e delle tecnologie a livello di sistemi elettronici impiegati per individuare le vulnerabilità all’utilizzo a fini di cibercriminalità e sensibilizzare in merito a tali aspetti, anche mediante la partecipazione a scambi regionali, nonché l’utilizzazione di misure compensatorie o di riparazione. La selezione degli Stati e dei progetti destinatari è effettuata dal Consiglio basandosi su una valutazione complessiva delle necessità da parte dell’AIEA e su altre considerazioni, allo scopo di assicurare il massimo impatto dell’azione. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.
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