Art. 1

In vigore dal 17 ott 2013
La posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di comitato misto UE-EFTA sul transito comune in merito all’adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. 2/02013 che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto UE-EFTA sul transito comune possono concordare modifiche minori del progetto di decisione dopo averne debitamente informato il Consiglio.
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