Art. 1
In vigore dal 17 ott 2013
1. L’Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.
2. Il contributo finanziario dell’Unione
a)
è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell’allegato I per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 settembre 2014;
b)
non supera i seguenti importi:
1)
26 837 EUR per il Belgio;
2)
116 417 EUR per la Danimarca;
3)
160 445 EUR per la Germania;
4)
64 868 EUR per l’Estonia;
5)
78 421 EUR per la Grecia;
6)
148 047 EUR per la Spagna,
7)
288 801 EUR per la Francia;
8)
142 212 EUR per l’Italia;
9)
86 310 EUR per la Lettonia;
10)
70 273 EUR per la Lituania;
11)
114 209 EUR per l’Ungheria;
12)
128 015 EUR per la Polonia;
13)
29 159 EUR per il Portogallo;
14)
92 240 EUR per la Slovacchia;
15)
117 416 EUR per la Finlandia;
16)
74 389 EUR per la Svezia;
17)
109 871 EUR per il Regno Unito;
c)
non supera l’importo di 348 EUR per visita di un apiario.
Storico versioni
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