Art. 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

In vigore dal 14 ott 2013
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a un massimo di 3 000 EUR per peschereccio. 3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
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