Art. 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

In vigore dal 14 ott 2013
Nuove tecnologie e reti informatiche 1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, nonché per la verifica della potenza motrice, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato. 2.   Il progetto HR/13/05 di cui all’allegato I, relativo all’acquisizione di strumenti di misurazione e bilance, beneficia di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
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Nuove tecnologie e reti informatiche (Art. 3 Decisione (UE) 2013/673) — Testo vigente | Portale Normativo