Art. 1
Modifiche della decisione 2009/767/CE
In vigore dal 14 ott 2013
Modifiche della decisione 2009/767/CE
La decisione 2009/767/CE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato, un “elenco di fiducia” contenente, come minimo, le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/al loro accreditamento.
2. Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche di cui all’allegato. Se lo Stato membro sceglie di pubblicare l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, il formato soddisfa le specifiche di cui all’allegato.
2 bis. Gli Stati membri firmano elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia per garantirne l’autenticità e l’integrità. Lo Stato membro che pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo assicura che il formato contenga gli stessi dati del formato leggibile a macchina e lo firma elettronicamente con lo stesso certificato utilizzato per il formato leggibile a macchina.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
«2 ter. Gli Stati membri assicurano che il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia sia accessibile nel sito di pubblicazione in qualsiasi momento, senza interruzione, salvo a fini di manutenzione.»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, dell’aggiornamento e della pubblicazione dell’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina;
b)
il sito di pubblicazione del formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia;
c)
due o più certificati a chiave pubblica del gestore del sistema, con periodi di validità sfasati di almeno tre mesi, corrispondenti alle chiavi private che possono essere usate per firmare elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia;
d)
qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).»;
d)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Se lo Stato membro pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate anche per tale formato.»;
2)
l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:662:oj#art-1