Art. 1

Modifiche della decisione 2009/767/CE

In vigore dal 14 ott 2013
Modifiche della decisione 2009/767/CE La decisione 2009/767/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri elaborano, aggiornano e pubblicano, conformemente alle specifiche tecniche di cui all’allegato, un “elenco di fiducia” contenente, come minimo, le informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati e che sono soggetti alla loro supervisione/al loro accreditamento. 2.   Gli Stati membri elaborano e pubblicano l’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina, conformemente alle specifiche di cui all’allegato. Se lo Stato membro sceglie di pubblicare l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, il formato soddisfa le specifiche di cui all’allegato. 2 bis.   Gli Stati membri firmano elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia per garantirne l’autenticità e l’integrità. Lo Stato membro che pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo assicura che il formato contenga gli stessi dati del formato leggibile a macchina e lo firma elettronicamente con lo stesso certificato utilizzato per il formato leggibile a macchina.»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 ter: «2 ter.   Gli Stati membri assicurano che il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia sia accessibile nel sito di pubblicazione in qualsiasi momento, senza interruzione, salvo a fini di manutenzione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni: a) il nome dell’organismo o degli organismi responsabili dell’elaborazione, dell’aggiornamento e della pubblicazione dell’elenco di fiducia in formato leggibile a macchina; b) il sito di pubblicazione del formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia; c) due o più certificati a chiave pubblica del gestore del sistema, con periodi di validità sfasati di almeno tre mesi, corrispondenti alle chiavi private che possono essere usate per firmare elettronicamente il formato leggibile a macchina dell’elenco di fiducia; d) qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui alle lettere a), b) e c).»; d) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   Se lo Stato membro pubblica l’elenco di fiducia in formato leggibile all’uomo, le informazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate anche per tale formato.»; 2) l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.
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