Art. 1
In vigore dal 10 ott 2013
La decisione 2010/372/UE è modificata come segue:
1.
All’articolo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Un’impresa può trasferire, totalmente o parzialmente, a un’altra impresa elencata nell’allegato oppure, all’interno della stessa impresa, ad un’altra sostanza o ad altro uso di cui all’allegato per detta impresa, le quote di reintegro assegnate a un impianto esistente di cui all’allegato, indipendentemente dalla sostanza o dall’uso per cui la quantità è stata assegnata.»
2.
L’allegato della decisione 2010/372/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2014:8:oj#art-1