Art. 2
In vigore dal 7 ott 2013
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (2).
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