Art. 1
In vigore dal 7 ott 2013
La posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in seno al Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale consiste nel richiedere una proroga, fino al 31 dicembre 2015, della deroga dell’OMC sulle preferenze commerciali autonome concesse dall’Unione alla Moldova per i prodotti originari della Moldova, compresi alcuni prodotti agricoli per i quali sono rilasciate concessioni limitate di cui all’allegato.
Tale posizione è espressa dalla Commissione.
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