Art. 1

In vigore dal 30 set 2013
La posizione che l’Unione deve adottare in sede di comitato misto istituito dall’articolo 11 dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito all’adozione del regolamento interno di tale comitato misto, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato misto possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/482 — Testo vigente | Portale Normativo