Art. 1

Direttore generale

In vigore dal 27 set 2013
La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom è così modificata: 1) all’, la seconda frase è soppressa; 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»; b) al paragrafo 2, è aggiunta la seconda frase seguente: «Tale contributo comprende il sostegno volto a migliorare la protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la formazione e l’assistenza tecnica.»; c) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente: «Tale compito può comprendere la partecipazione alle attività degli organismi e delle associazioni internazionali specializzati nella lotta contro la frode e la corruzione al fine, in particolare, di scambiare buone pratiche.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L’Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi di cui al paragrafo 1 e della protezione dell’euro contro la falsificazione.»; 3) l’articolo 3 è così modificato: — il termine «direttore» è sostituito da «direttore generale»; 4) l’articolo 4 è così modificato: — nella versione inglese, «Surveillance Committee» è sostituito da «Supervisory Committee»; — il termine «Comunità» è sostituito da «Unione»; 5) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Direttore generale 1.   L’Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. Il direttore generale è responsabile dello svolgimento delle indagini dell’Ufficio. 2.   Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La pubblicazione deve avvenire al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest’ultima stila un elenco dei candidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione nomina il direttore generale previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. 3.   La Commissione esercita nei confronti del direttore generale i poteri spettanti all’autorità che ha il potere di nomina. Qualsiasi decisione di avviare una procedura disciplinare nei confronti del direttore generale a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato IX dello statuto, viene adottata con decisione motivata della Commissione, previa consultazione del comitato di vigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di vigilanza.» 6) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nei confronti del personale dell’Ufficio il direttore generale esercita i poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e dell’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione che gli sono delegati. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare tali poteri. Nell’osservanza del regime applicabile agli altri agenti, egli stabilisce le condizioni e le modalità delle assunzioni, segnatamente quelle relative alla durata e al rinnovo dei contratti.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   II direttore generale, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente al direttore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio da iscrivere nell’allegato relativo all’Ufficio della sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   II direttore generale è l’ordinatore competente per l’esecuzione degli stanziamenti iscritti nell’allegato relativo all’Ufficio della sezione del bilancio generale dell’Unione europea riguardante la Commissione e per gli stanziamenti iscritti nelle linee di bilancio antifrode per le quali riceve delega nelle norme interne sull’esecuzione del bilancio generale. Il direttore generale è autorizzato a subdelegare i propri poteri a membri del personale soggetti allo statuto o al regime applicabile agli altri agenti conformemente alle suddette norme interne.»; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna si applicano all’Ufficio nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni riguardanti l’Ufficio stesso adottate dal legislatore dell’Unione, nonché con la presente decisione.» 7) all’articolo 7, l’ultima frase è soppressa.
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Direttore generale (Art. 1 Decisione (UE) 2013/478) — Testo vigente | Portale Normativo