Art. 1
In vigore dal 27 set 2013
L’articolo 4, paragrafo 2 della decisione 2010/573/PESC è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2014. Essa è costantemente riesaminata ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:477:oj#art-1