Art. 2

Richieste di informazioni

In vigore dal 26 set 2013
Richieste di informazioni 1.   Nel quadro di politica monetaria dell’Eurosistema di cui al Capitolo 1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni pertinenti necessarie all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria. 2.   Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all’Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:645:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo