Art. 2
Richieste di informazioni
In vigore dal 26 set 2013
Richieste di informazioni
1. Nel quadro di politica monetaria dell’Eurosistema di cui al Capitolo 1 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni pertinenti necessarie all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento dei suoi obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria.
2. Tale diritto non pregiudica altri diritti specificamente attribuiti all’Eurosistema di richiedere informazioni relative a operazioni di politica monetaria.
Storico versioni
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