Art. 11

Rettifiche all’attuazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

In vigore dal 26 set 2013
Rettifiche all’attuazione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 1.   Salva la sezione 6.2.1.1.2 dell’allegato I all’indirizzo BCE/2011/14 e la relativa appendice 8, l’Eurosistema può accettare quali garanzie idonee attività cartolarizzate con punteggio inferiore ad A1 decorso il pertinente periodo transitorio, sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio obbligatorio. Per ciascuna spiegazione adeguata il Consiglio direttivo precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale. L’orizzonte temporale prescriverà che la qualità dei dati relativi ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione debba migliorare entro un dato termine. 2.   La lista completa delle spiegazioni adeguate e i relativi livelli e orizzonti temporali di tolleranza è accessibile sul sito Internet della BCE e contiene, tra l’altro, la descrizione delle attività e dei sistemi informatici preesistenti.
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