Art. 1

Disposizioni giuridiche

In vigore dal 23 set 2013
La decisione 2010/565/PESC è così modificata: 1) l’articolo 5 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»; b) il paragrafo 5 è soppresso; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Disposizioni giuridiche L’EUSEC RD Congo ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.»; 3) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR. 2.   Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d’appalto. Con l’approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con lo Stato ospitante, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all’EUSEC RD Congo. 3.   L’EUSEC RD Congo è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. 4.   L’EUSEC RD Congo è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o ottobre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità. 5.   Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5 e 7 e i requisiti operativi dell’EUSEC RD Congo, compresa la compatibilità delle attrezzature e l’interoperabilità delle sue squadre. 6.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.»; 4) all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l’EUSEC RD Congo e i membri del personale interessati.»; 5) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 30 settembre 2014.»
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Disposizioni giuridiche (Art. 1 Decisione (UE) 2013/468) — Testo vigente | Portale Normativo