Art. 1

In vigore dal 20 set 2013
1.   Ai fini dell’allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/CE, nell’ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati negli allegati I e II della presente decisione 2.   Gli Stati membri portano a compimento tutte le fasi necessarie dell’esercizio di intercalibrazione per i risultati che figurano nell’allegato II della presente decisione, entro il 22 dicembre 2016.
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