Art. 1
In vigore dal 3 set 2013
1. Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato:
a)
ricapitalizzazione dell’ammontare di 900 milioni di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari;
b)
ricapitalizzazione dell’ammontare di 450 milioni di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari;
c)
garanzie dell’ammontare di 1,35 miliardi di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari;
d)
garanzia sulle attività dell’ammontare di 100 milioni di EUR;
e)
garanzia sulle attività dell’ammontare di 200 milioni di EUR;
f)
ricapitalizzazione dell’ammontare di 500 milioni di EUR;
g)
garanzia statale su strumenti di capitale subordinati di classe 2 con valore nominale di un miliardo di EUR,
h)
potenziale capitale futuro per la liquidazione di HGAA per un importo massimo pari a 5,4 miliardi di EUR;
i)
potenziale liquidità futura per la liquidazione di HGAA per un importo massimo pari a 3,3 miliardi di EUR.
2. Le misure di aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato interno in considerazione degli impegni esposti nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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