Art. 1

In vigore dal 3 set 2013
1.   Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato: a) ricapitalizzazione dell’ammontare di 900 milioni di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari; b) ricapitalizzazione dell’ammontare di 450 milioni di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari; c) garanzie dell’ammontare di 1,35 miliardi di EUR nell’ambito del pacchetto di misure di salvataggio per gli istituti finanziari; d) garanzia sulle attività dell’ammontare di 100 milioni di EUR; e) garanzia sulle attività dell’ammontare di 200 milioni di EUR; f) ricapitalizzazione dell’ammontare di 500 milioni di EUR; g) garanzia statale su strumenti di capitale subordinati di classe 2 con valore nominale di un miliardo di EUR, h) potenziale capitale futuro per la liquidazione di HGAA per un importo massimo pari a 5,4 miliardi di EUR; i) potenziale liquidità futura per la liquidazione di HGAA per un importo massimo pari a 3,3 miliardi di EUR. 2.   Le misure di aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato interno in considerazione degli impegni esposti nell’allegato.
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