Art. 1
In vigore dal 19 ago 2013
L'Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza create in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafo 1, comprendano almeno quelle elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:439:oj#art-1