Art. 2

In vigore dal 13 ago 2013
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale tedesca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/433 — Testo vigente | Portale Normativo