Art. 1
In vigore dal 13 ago 2013
La decisione 2011/207/UE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di assicurare l’attuazione armonizzata del piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006, recepito con il regolamento (CE) n. 302/2009, successivamente recepito nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e modificato da ultimo dalla raccomandazione ICCAT 12-03 del 10 dicembre 2012.
(*1)
GU L 157 del 16.6.2012, pag. 1.»;"
2)
all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
«2.
tutte le catture, gli sbarchi, i trasferimenti, i trasbordi e le operazioni di ingabbiamento, compresi gli studi pilota realizzati sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici, e il programma che si avvale di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento realizzate al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento;»;
3)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il punto 4 è sostituito dal testo seguente:
«4.
l’attuazione di eventuali programmi di osservazione nell’Unione, inclusi il programma di osservazione degli Stati membri e il programma di osservazione regionale dell’ICCAT, di cui ai punti 90, 91 e 92 e all’allegato 7 della raccomandazione ICCAT 12-03;»;
b)
i punti 6, 7, 8, 9 e 10 sono sostituiti dal testo seguente:
«6.
le misure e le condizioni tecniche specifiche per la pesca del tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare le norme sulla taglia minima e le condizioni ad esse associate;
7.
le restrizioni quantitative applicabili alle catture ed eventuali condizioni specifiche a queste associate, incluso il controllo dell’utilizzazione dei contingenti, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03;
8.
le norme in materia di documentazione applicabili al tonno rosso, di cui alla raccomandazione ICCAT 12-03;
9.
l’attuazione di studi pilota sul modo migliore di valutare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso nel punto di cattura e ingabbiamento, anche con l’uso di sistemi stereoscopici;
10.
l’attuazione di un programma che si avvalga di sistemi fotografici stereoscopici o di tecniche alternative con un grado di precisione equivalente, che copra la totalità delle operazioni di ingabbiamento al fine di determinare con maggior precisione il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso per ogni operazione di ingabbiamento.»;
4)
all’articolo 7, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:
«1.
il programma internazionale di ispezione reciproca dell’ICCAT, di cui ai punti 99, 100 e 101 e all’allegato 8 della raccomandazione ICCAT 12-03;
2.
la metodologia in materia di ispezioni stabilita dalla raccomandazione ICCAT 12-03, in particolare nell’allegato 8;»;
5)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Uno Stato membro che intenda esercitare sorveglianza e ispezionare navi da pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, di cui all’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e all’Agenzia europea di controllo della pesca (ACCP).»;
6)
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il programma specifico di controllo e di ispezione è attuato mediante i programmi nazionali di controllo, di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009, adottati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo e, a decorrere dal 1o luglio 2013, dal programma nazionale di controllo adottato dalla Croazia.»;
7)
l’articolo 15 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il 15 luglio e il 15 settembre di ogni anno sono trasmesse le relazioni intermedie per il periodo che termina alla fine del mese precedente; una relazione finale riguardante l’anno precedente è trasmessa il 15 gennaio.»;
b)
al paragrafo 3, lettera b), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
la nave da pesca (nome, bandiera, attrezzo e numero ICCAT, numero del registro della flotta dell’UE o codice di identificazione esterno), la tonnara fissa, l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso interessati;
ii)
la data e il luogo dell’ispezione e il quantitativo di tonno rosso connesso all’infrazione;»;
8)
gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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