Art. 2

In vigore dal 12 ago 2013
1.   La Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, un protocollo d'intesa che stabilisce le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite dal protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all', paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane. 2.   Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.
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