Art. 2

In vigore dal 12 ago 2013
Ferma restando la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le apparecchiature di radiocomunicazione devono essere progettate in modo da funzionare correttamente in ambiente marino, soddisfare tutti i requisiti operativi del SMSSM applicabili alle navi marittime non SOLAS, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Organizzazione marittima internazionale, e dare un segnale chiaro e stabile in collegamenti analogici o digitali ad alta fedeltà.
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/638 — Testo vigente | Portale Normativo