Art. 4
In vigore dal 25 lug 2013
La decisione di esecuzione 2012/761/UE è modificata come segue:
1)
all’, paragrafo 2, lettera b), il punto vii) è sostituito dal seguente:
«vii)
500 000 EUR per la Spagna;»
2)
all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non deve superare i seguenti importi:
i)
290 000 EUR per il Belgio;
ii)
270 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
500 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
300 000 EUR per la Danimarca;
v)
4 700 000 EUR per la Germania;
vi)
60 000 EUR per l’Estonia;
vii)
1 210 000 EUR per l’Irlanda;
viii)
1 700 000 EUR per la Grecia;
ix)
3 290 000 EUR per la Spagna;
x)
12 600 000 EUR per la Francia;
xi)
4 800 000 EUR per l’Italia;
xii)
230 000 EUR per la Croazia;
xiii)
1 900 000 EUR per Cipro;
xiv)
80 000 EUR per la Lettonia;
xv)
420 000 EUR per la Lituania;
xvi)
50 000 EUR per il Lussemburgo;
xvii)
790 000 EUR per l’Ungheria;
xviii)
25 000 EUR per Malta;
xix)
2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;
xx)
500 000 EUR per l’Austria;
xxi)
2 600 000 EUR per la Polonia;
xxii)
1 100 000 EUR per il Portogallo;
xxiii)
1 200 000 EUR per la Romania;
xxiv)
160 000 EUR per la Slovenia;
xxv)
250 000 EUR per la Slovacchia;
xxvi)
160 000 EUR per la Finlandia;
xxvii)
210 000 EUR per la Svezia;
xxviii)
2 520 000 EUR per il Regno Unito.»;
3)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
1 500 000 EUR per la Grecia;»
b)
al paragrafo 2, lettera d), il punto vii) è sostituito dal seguente:
«vii)
6 850 000 EUR per la Polonia;»
c)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera:
i)
1 260 000 EUR per la parte del programma della Lituania attuato in Bielorussia;
ii)
1 255 000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Ucraina;
iii)
295 000 EUR per la parte del programma della Polonia attuato in Bielorussia.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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