Art. 86
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
In vigore dal 22 lug 2013
Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a)
il traffico e la tratta di esseri umani;
b)
le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c)
la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d)
la frode fiscale;
e)
l’usurpazione di identità;
f)
il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
g)
il traffico illecito di armi;
h)
la falsificazione di documenti;
i)
il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili;
j)
la cibercriminalità.
Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Storico versioni
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