Art. 86

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

In vigore dal 22 lug 2013
Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) l’usurpazione di identità; f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili; j) la cibercriminalità. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
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Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione (Art. 86 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo