Art. 55
In vigore dal 22 lug 2013
1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (6) (in appresso: «l’ECAA»), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
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