Art. 40

Dumping e sovvenzioni

In vigore dal 22 lug 2013
1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’. 2.   Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
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Dumping e sovvenzioni (Art. 40 Decisione (UE) 2013/490) — Testo vigente | Portale Normativo