Art. 2
Requisiti generali
In vigore dal 22 lug 2013
1. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
a)
i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’;
b)
i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’;
2. Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Serbia:
a)
i prodotti interamente ottenuti in Serbia ai sensi dell’;
b)
i prodotti ottenuti in Serbia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Serbia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:490:oj#art-2-205