Art. 117
In vigore dal 22 lug 2013
Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:490:oj#art-117