Art. 103
Cooperazione culturale
In vigore dal 22 lug 2013
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l’altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
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