Art. 1

In vigore dal 22 lug 2013
La decisione 97/836/CE è modificata come segue: 1) all’articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   In conformità dell’, punto 6 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.»; «3.   In conformità dell’, punto 7 dell’Accordo riveduto, l’Unione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all’Accordo riveduto.»; 2) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’Unione vota a favore dell’adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento UNECE quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.»; b) il paragrafo 4 è soppresso. I riferimenti all’articolo 4, paragrafo 4 nella direttiva 2007/46/CE e nel regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) s’intendono fatti all’articolo 4, paragrafo 2; 3) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Le proposte di modifica all’Accordo riveduto presentate alle parti contraenti a nome dell’Unione sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. 2.   La decisione di esprimere o meno un’obiezione su una proposta di modifica dell’accordo riveduto presentata da un’altra parte contraente è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all’articolo 13, punto 2 dell’Accordo riveduto, la procedura non è conclusa, l’Unione esprime un’obiezione contro la modifica entro la scadenza di tale termine.»; 4) l’allegato III è così modificato: a) il punto 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contributo dell’Unione circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafi 3 e 4 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 207, paragrafo 2 TFUE.»; ii) al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta l’Unione nel comitato amministrativo istituito dall’ dell’Accordo riveduto, come portavoce dell’Unione, in conformità dell’articolo 207 TFUE.»; b) al punto 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE.»
Storico versioni

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