Art. 1
In vigore dal 17 lug 2013
1. La proroga di pagamento della rata dei prelievi sul latte in scadenza il 31 dicembre 2010, introdotta come comma 12 duodecies all’ del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 dalla legge n. 10/2011, ed illegittimamente applicata dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto derivante dal mancato rispetto delle condizioni fissate nella decisione 2003/530/CE determinato dalla proroga di pagamento di cui all’, illegittimamente applicato dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è incompatibile con il mercato interno.
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