Art. 2

In vigore dal 17 lug 2013
Fra tre anni la Repubblica slovacca fornirà le seguenti informazioni: a) il volume totale dei trasporti intermodali, il volume dei trasporti continentali e il volume dei trasporti effettuati con mezzi diversi dai container ISO in Slovacchia e nel terminal di Žilina–Teplička; b) i prezzi praticati presso il terminal di Žilina–Teplička; c) informazioni che indichino se i clienti del nuovo terminal utilizzavano in precedenza i terminal esistenti e, in caso affermativo, un'indagine sui motivi del passaggio al nuovo terminal.
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Art. 2 Decisione (UE) 2014/524 — Testo vigente | Portale Normativo