Art. 2
In vigore dal 16 lug 2013
La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Storico versioni
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