Art. 2

In vigore dal 15 lug 2013
Il Consiglio autorizza la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a rilasciare la seguente dichiarazione: «Le decisioni giudiziarie riguardanti materie disciplinate dal protocollo del 12 settembre 1997 recante modifica della Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, se pronunciate da un'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea parte contraente del protocollo, sono riconosciute ed hanno efficacia esecutiva in [nome dello Stato membro che rilascia la dichiarazione], conformemente alle norme dell'Unione europea in materia.»
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