Art. 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
In vigore dal 15 lug 2013
La decisione 2012/325/PESC è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato della sig.ra Rosalind MARSDEN quale RSUE per il Sudan e il Sud Sudan è prorogato fino al 31 ottobre 2013. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;
2)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o luglio 2013 al 31 ottobre 2013 è pari a 690 000 EUR.»;
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 12 bis
Assistenza in relazione ai reclami
L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Sudan, e fornisce assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:384:oj#art-1