Art. 4

In vigore dal 9 lug 2013
1.   La Commissione, dopo aver consultato il comitato speciale nominato dal Consiglio, stabilisce la posizione che l'Unione deve assumere in sede di comitato misto, per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo e in relazione all'adozione degli allegati dell'accordo e degli emendamenti ai suddetti allegati. 2.   La Commissione può assumere le eventuali iniziative appropriate a norma dei punti 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.
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