Art. 1
Disposizioni giuridiche
In vigore dal 3 lug 2013
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.»;
b)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EU BAM Rafah e membri del personale interessati.»;
3)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 12 bis
Disposizioni giuridiche
L’EU BAM Rafah ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente azione comune.»;
4)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. L’EU BAM Rafah è responsabile dell’esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.
4. L’EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall’attuazione del mandato a decorrere dal 1o luglio 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità.
5. Le disposizioni finanziarie rispettano la linea di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell’EU BAM Rafah, compresa la compatibilità dei materiali e l’interoperabilità delle squadre.
6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;
5)
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2014.»;
6)
l’articolo 17 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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