Art. 14
Riesame
In vigore dal 2 lug 2013
Riesame
1. L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di ottobre 2013 e, allo scadere del mandato dell'RSUE, una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato.
2. Il mandato dell'RSUE è riesaminato entro il 31 dicembre 2013.
Storico versioni
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