Art. 3

Designazione dei membri

In vigore dal 26 giu 2013
Designazione dei membri 1.   I membri della rete HTA sono autorità od organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie designati dagli Stati membri partecipanti. 2.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete HTA comunicano per iscritto alla Commissione questa loro intenzione ed indicano l’autorità o l’organismo nazionale responsabile della valutazione delle tecnologie sanitarie a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/24/UE. Gli Stati membri possono designare una seconda autorità od organismo nazionale con funzione di membro delegato. 3.   Lo Stato membro che lo ritenga necessario può inoltre designare un esperto che accompagni tale autorità o organismo nella sua funzione. 4.   I nomi delle autorità od organismi designati dagli Stati membri possono essere pubblicati sulle pagine web della Commissione. 5.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, ove opportuno.
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Designazione dei membri (Art. 3 Decisione (UE) 2013/329) — Testo vigente | Portale Normativo