Art. 1

In vigore dal 24 giu 2013
L’articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1.   Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano al sig. Uladzimir Uladzimiravich Makei, sono sospese per il periodo in cui il suddetto detiene l'incarico di ministro per gli Affari esteri della Repubblica di Bielorussia. 2.   La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
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Art. 1 Decisione (UE) 2013/308 — Testo vigente | Portale Normativo