Art. 2

In vigore dal 21 giu 2013
1.   Il Belgio presenta alla Commissione, entro il 21 settembre 2013, una relazione che descriva le misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La Commissione valuta tale relazione al fine di accertare i progressi compiuti per la correzione del disavanzo eccessivo. 2.   Il Belgio presenta ulteriori relazioni trimestrali alla Commissione, in cui esamina i progressi compiuti ai fini dell'attuazione della presente decisione. 3.   Il Belgio presenta entro il 31 dicembre 2013 una relazione sull'attuazione prevista della prima raccomandazione formulata nel quadro del semestre europeo e relativa all'adozione di chiari accordi di coordinamento per garantire che gli obiettivi di bilancio siano vincolanti a livello federale e sub-federale in una prospettiva a medio termine. 4.   Il Belgio presenta misure strutturali per il 2014 che garantiscano una correzione sostenibile del disavanzo eccessivo e la realizzazione di progressi soddisfacenti verso l'obiettivo a medio termine.
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