Art. 1

In vigore dal 21 giu 2013
L’ della decisione di esecuzione 2011/77/UE è così modificato: 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’Unione mette a disposizione dell’Irlanda un prestito per un importo massimo di 22,5 miliardi di EUR, con una scadenza media massima di 19,5 anni. La scadenza di ogni singola tranche del prestito non può essere superiore a trenta anni.»; 2) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   Su richiesta dell’Irlanda, la Commissione può prorogare la scadenza di una rata o di una tranche, a condizione che sia rispettata la scadenza media massima di cui al paragrafo 1. La Commissione può procedere a tale scopo ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti. Eventuali importi presi in prestito anticipatamente sono tenuti in un conto aperto dalla Commissione presso la BCE per la gestione dell’assistenza finanziaria.»
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